
SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Il caso; 3. Il processo e la difesa del lavoratore; 4. La sentenza.
1. Introduzione
La sentenza n. 2177/2024 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso presentato dallo Studio Cerrito Avvocati, annullando due procedimenti disciplinari sanzionatori. Il caso riguarda un dipendente comunale sanzionato illegittimamente dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Parete per gravi irregolarità procedurali. Lo Studio ha svolto un’analisi approfondita del caso, evidenziando le criticità procedurali e difendendo con successo l’assistito, dimostrando la violazione del principio di terzietà e imparzialità dell’UPD.
2. Il caso
La controversia è nata dall’impugnazione di due provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, inflitti a un dipendente comunale.
In entrambi i casi, l’ente locale ha ritenuto il lavoratore responsabile di un alterco con passaggio alle vie di fatto[1] nei confronti di un altro collega sul posto di lavoro. Inoltre, relativamente al secondo episodio, il dipendente comunale è stato ritenuto responsabile anche del danneggiamento di alcuni beni dell’ente e di comportamenti violenti e minacciosi nei confronti dei colleghi.
Assistito dallo Studio Cerrito Avvocati, il dipendente ha impugnato entrambi i provvedimenti, contestando l’irregolare composizione dell’UPD, che includeva la responsabile dell’area di servizio del dipendente sanzionato, e la violazione del principio di collegialità, poiché la seconda sanzione è stata irrogata su iniziativa di un singolo membro dell’UPD.
3. Il processo e la difesa del lavoratore
Il lavoratore, per il tramite dello Studio Cerrito Avvocati, ritenendo illegittimi i due provvedimenti, ha presentato ricorso chiedendo l’annullamento di entrambe le sanzioni.
Relativamente alla prima sanzione, ha richiesto l’annullamento per irregolarità nella composizione dell’UPD, poiché tra i membri era presente la responsabile dell’area in cui il ricorrente prestava servizio, in palese contrasto con il comma 2 dell’art. 55 del D.lgs. 165/2001[2] e con l’art. 8 del Regolamento sui procedimenti disciplinari del Comune resistente[3]. Inoltre, il lavoratore ha contestato l’inesistenza dell’infrazione e l’assenza del nesso di proporzionalità tra addebito e sanzione.
Il Comune, infatti, ha sanzionato una discussione tra colleghi equiparandola a un alterco con passaggio alle vie di fatto, applicando il comma 4 dell’art. 59 del CCNL Funzioni Locali 2016/2019 anziché il comma 3 dello stesso articolo, che disciplina la mera discussione tra colleghi. L’ente locale, inoltre, non ha considerato attenuanti rilevanti, come l’uso della mascherina e la condizione di disabilità del lavoratore, violando il principio di gradualità e proporzionalità.
In merito alla seconda sanzione, il ricorrente ha chiesto l’annullamento per nullità del procedimento e del provvedimento per violazione del comma 2 dell’art. 7 del Regolamento[4], poiché la sanzione è stata irrogata su iniziativa di un solo membro dell’UPD, in violazione del principio di collegialità che dovrebbe regolare la materia. Lo Studio Cerrito Avvocati, in difesa del lavoratore, ha inoltre rilevato che durante l’istruttoria è stata ascoltata solo la controparte del lavoratore, pregiudicando l’imparzialità del procedimento. Anche in questo caso, l’illegittimità della sanzione non è dipesa esclusivamente dagli errori procedimentali, ma anche dall’assenza di proporzionalità tra la vicenda fattuale e il provvedimento irrogato, violando di fatto il principio di gradualità e proporzionalità. Il diverbio, infatti, è avvenuto in un ambiente chiassoso, per cui l’handicap del lavoratore avrebbe dovuto costituire un’attenuante.
Un ulteriore elemento che ha determinato la nullità del secondo provvedimento è riconducibile al fatto che il Comune ha sollevato una recidiva mai contestata. La difesa, nel ricorso introduttivo, ha sottolineato come la giurisprudenza sia granitica nell’affermare che la recidiva deve necessariamente essere specificata al lavoratore e che la sua mancata menzione non può dar luogo a un trattamento punitivo più grave, configurando in tal caso un vizio procedurale.
Il Comune resistente si è costituito in giudizio eccependo la tardività dell’impugnazione ex art. 7, ultimo comma, dello Statuto dei lavoratori relativamente al primo provvedimento sanzionatorio, sostenendo che fosse stato impugnato dopo due anni dall’emanazione. In secondo luogo, la difesa dell’ente ha richiesto il rigetto delle impugnazioni, sostenendo che i fatti narrati dal dipendente contrastassero con quanto realmente accaduto.
4. La Sentenza
Il Giudice del Lavoro ha accolto le tesi dell’avv. Carlo Cerrito ed ha annullato entrambi i provvedimenti disciplinari.
Preliminarmente, ha rigettato l’eccezione di tardività, ritenendo che il ricorso fosse stato depositato entro il termine di due anni previsto dalla normativa vigente.
Il Giudice, in merito alla prima sanzione, ha fondato la propria decisione sull’irregolarità della composizione dell’UPD e sulla violazione del principio di terzietà e imparzialità. Il coinvolgimento della responsabile dell’area di servizio del lavoratore nel collegio disciplinare, infatti, ha reso illegittimo il procedimento.
Allo stesso modo, pronunciandosi sulla seconda sanzione, ha ritenuto che la decisione assunta da un solo membro dell’UPD fosse nulla per violazione del principio di collegialità e perché lesiva del diritto di difesa del lavoratore. Inoltre, secondo il Giudice del Lavoro, l’ente locale non ha dimostrato di aver rispettato le regole procedurali, non assolvendo l’onere probatorio a suo carico.
Il Giudice, pertanto, ha dichiarato l’illegittimità di entrambi i provvedimenti sanzionatori, accogliendo integralmente le richieste del lavoratore.
[1] https://www.cerritoavvocati.it/dipendente-licenziata-dopo-un-diverbio-litigioso-seguito-da-una-spinta-ad-una-collega---e-legittima-la-sanzione-comminata-dal-datore-di-lavoro--tribunale-di-santa-maria-capua-vetere-sez-lav-sent-n1068-2023/news/10/2024/10/29
[2] L’art. 55, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, dispone che: “Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro”.
[3] La norma regolamentare stabilisce che: “(…) Qualora interessato al procedimento disciplinare sia uno dei componenti, ovvero un dipendente appartenente alla sua Area, lo stesso è sostituito dal Responsabile di Area individuato come sostituto nella Conferenza dei Responsabili (…)”.
[4] La norma regolamentare attribuisce il potere di avviare un procedimento disciplinare e contestare l’addebito esclusivamente all’Ufficio per i procedimenti disciplinari.
Archivio news