Soddisfatte le pretese degli Assistiti. La Corte d'Appello di Napoli aderisce alla nostra interpretazione del CCNL Fise Ambiente in merito a permessi retribuiti e TFR.

17 gennaio 2025

 

Fise Ambiente - permessi retribuiti - TFR

Corte d’Appello di Napoli, sez. lavoro, sent. n. 834/2024.

SOMMARIO: 1. Il rito monitorio e il giudizio di opposizione; 2. La difesa in appello; 3. La Sentenza.

 La sentenza n. 834/2024 della Corte d’Appello di Napoli, sez. Lavoro, riformando la decisione dei giudici di primo grado, sovvertendo l’originaria interpretazione delle clausole del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Fise Ambiente, conferma l’efficacia di un’assistenza legale specializzata quale, appunto, quella fornita dallo Studio Legale Cerrito Avvocati.

  1. Il rito monitorio e il giudizio di opposizione

Un lavoratore richiedeva un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del TFR dal datore di lavoro.

Quest’ultimo si opponeva, invocando un’eccezione di compensazione sulla base dell’art. 17 del CCNL Servizi Ambientali Fise Ambiente[1], che dispone una riduzione delle ore lavorative per i dipendenti del settore. Tale riduzione, applicata nel caso de quo per diciannove mesi, determinava, a dire del datore, un presunto indebito del lavoratore per aver percepito una retribuzione che conteggiava venti minuti in più al giorno rispetto alla paga dovuta.

Durante il giudizio di opposizione, il lavoratore chiedeva il rigetto dell’eccezione del datore e la conferma del decreto ingiuntivo.

Il giudice di primo grado, accogliendo parzialmente l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il datore di lavoro al pagamento del TFR solo per l’importo non contestato con l’eccezione di compensazione.

  1. La difesa in appello

Il lavoratore, difeso dallo studio Cerrito Avvocati, ricorreva in appello, contestando la sentenza di primo grado.

Il motivo principale dell’impugnazione risiedeva nella non corretta interpretazione dell’art. 17 del CCNL di categoria, che prevedeva sì la riduzione dell’orario a parità di retribuzione, ma che, come norma transitoria, frutto di negoziazione collettiva, implicava anche un adeguamento dell’orario di lavoro in cambio di un monte ore di permessi retribuiti che, nel caso in esame, non era stato rispettato.

Il lavoratore sosteneva che la decisione di primo grado era viziata anche da un’erronea interpretazione formale delle buste paga e, per tale motivo, proponeva una domanda riconvenzionale, chiedendo il riconoscimento di permessi retribuiti non goduti nel 2017 e 2018.

Il datore di lavoro, invece, si costituiva eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per assenza di motivi specifici, e nel merito chiedeva il rigetto dello stesso per infondatezza delle rivendicazioni del lavoratore, ritenendo che il Giudice di primo grado avesse applicato correttamente il principio di compensazione.

  1. La Sentenza

La Corte d’Appello di Napoli ha, in primo luogo, ritenuto che i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado fossero specifici e pertanto ha dichiarato ammissibile l’appello proposto dal lavoratore.

Nel merito, poi la Corte ha accolto il ricorso e riformato la sentenza di primo grado, statuendo che l’art. 17 del CCNL, quale norma transitoria, prevedeva, in compensazione all’aumento dell’orario di lavoro, il riconoscimento di un monte ore annuale pro capite di permessi retribuiti[2]. Nel caso de quo, ha sottolineato la Corte, il datore di lavoro non aveva dimostrato di aver applicato tale norma nell’organizzazione aziendale e, per tale motivo, i Giudici di secondo grado hanno rigettato l’eccezione di compensazione avanzata dal datore di lavoro, dichiarando che non vi fosse alcun credito compensabile a favore dell’azienda.

[1] L’art. 17 del CCNL del settore dei Servizi Ambientali Fise Ambiente: “A decorrere dal 1 febbraio 2017, le Parti convengono quanto segue: L’orario normale settimanale di lavoro del personale, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 36 ore. A decorrere dal 1 febbraio 2017, la durata settimanale dell’orario normale di lavoro è di 38 ore, articolata di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale. La durata giornaliera massima dell'orario di lavoro è di 9 ore, comprensive delle prestazioni di cui all’art. 20, comma 1. La durata settimanale massima dell'orario di lavoro è di 48 ore, comprensive delle prestazioni di cui all’art. 20, comma 1. L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali unitarie, congiuntamente alle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. stipulanti…”

[2] Norma transitoria: “A totale compensazione dell'aumento dell'orario di lavoro di cui al presente art.17, comma 1, ai lavoratori a tempo pieno in forza al 31.01.2017 viene riconosciuto dall'01.02.2017 un monte ore annuo pro capite di permessi retribuiti pari a 27,50 ore, da godersi nell’anno solare di competenza compatibilmente con le esigenze di servizio. A decorrere dall'01/01/2018 il predetto monte ore annuo sarà pari a 30 ore. Analogamente, ai lavoratori impiegati a tempo parziale in forza al 31.01.2017, viene riconosciuto, dall'01.02.2017, un monte ore annuo pro capite di permessi retribuiti di pari entità, riproporzionato alla durata della prestazione lavorativa ordinaria contrattualmente stabilita… In relazione all’entrata in vigore del nuovo orario di lavoro, anche in deroga all’articolo 10, quinto comma, del presente c.c.n.l., è fatta salva la possibilità per il datore di lavoro e il lavoratore a tempo parziale, in forza al 31/01/2017, di pattuire specifiche condizioni contrattuali. Nell'anno di cessazione dal servizio, il lavoratore ha diritto a un rateo del monte ore annuo di permessi retribuiti per ogni mese in cui è stato in forza, considerando come mese intero le trazioni di mese almeno pari a 15 giorni e trascurandosi quelle inferiori. Qualora il lavoratore, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, abbia goduto di un numero di ore di permesso superiore a quello maturato, l'azienda tratterrà dalle spettanze di fine rapporto l'importo corrispondente alle ore di permesso godute ma non maturate …”.

Archivio news

 

News dello studio

gen17

17/01/2025

Soddisfatte le pretese degli Assistiti.  La Corte d'Appello di Napoli aderisce alla nostra interpretazione del CCNL Fise Ambiente in merito a permessi retribuiti e TFR.

Soddisfatte le pretese degli Assistiti. La Corte d'Appello di Napoli aderisce alla nostra interpretazione del CCNL Fise Ambiente in merito a permessi retribuiti e TFR.

  Fise Ambiente - permessi retribuiti - TFR Corte d’Appello di Napoli, sez. lavoro, sent. n. 834/2024. SOMMARIO: 1. Il rito monitorio e il giudizio di opposizione; 2. La difesa in appello;

ott29

29/10/2024

DIPENDENTE LICENZIATA DOPO UN DIVERBIO LITIGIOSO SEGUITO DA UNA SPINTA AD UNA COLLEGA - È LEGITTIMA LA SANZIONE COMMINATA DAL DATORE DI LAVORO.  Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. Lav., Sent. N.1068/2023

DIPENDENTE LICENZIATA DOPO UN DIVERBIO LITIGIOSO SEGUITO DA UNA SPINTA AD UNA COLLEGA - È LEGITTIMA LA SANZIONE COMMINATA DAL DATORE DI LAVORO. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. Lav., Sent. N.1068/2023

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Fatto; 3. Difesa; 4. La Sentenza.   Introduzione Il licenziamento per giusta causa, disciplinato dall’art. 2119 c.c.[1], rappresenta uno degli strumenti

lug18

18/07/2023

INPS  e diritti negati

INPS e diritti negati

A cura dell'avvocato Francesco Passaretti Il sig. B.C., soffriva di Cardiopatia ischemico-ipertensiva (trattata con PTCA + stent + by-pass aorto-coronarico), IRC (in trattamento dialitico) e gammopatia

News Giuridiche